Tabelle Minimi Serie B 2022/2023

Minimi federali 2022 - 2023

 

Sono disponibili sul sito dell’Associazione Italiana Calciatori le tabelle lordo-netto per la stagione sportiva 2022/2023 che, ai sensi della vigente normativa, come previsto dalla Legge 23/03/1981 n. 91, nonché degli accordi raggiunti con la Lega Pro e la Lega Nazionale di Serie B, regolano i rapporti economici minimi tra le società professionistiche di Lega Pro/Serie B ed i loro tesserati. Pubblichiamo anche le tabelle con gli importi lordo-netto che, come previsto dagli accordi tra l’AIC, la FIGC e le società di serie A di calcio femminile, regolano i rapporti economici minimi tra le società professionistiche di Serie A di calcio femminile e le loro tesserate. La tabella si riferisce alle calciatrici e ai calciatori professionisti al “minimo” di stipendio e ai calciatori e calciatrici “giovani di serie” in addestramento tecnico. Nel primo caso, lo status di professionista elimina ogni dubbio riguardo il trattamento, sia ai fini delle imposte dirette sia di quello previdenziale ed assistenziale: redditi assimilati a quello di lavoro dipendente per le imposte dirette, iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestione Inps (ex-Enpals), al Fondo di Fine Carriera ed al Fondo di solidarietà per le garanzie sociali. Nel secondo caso, lo status del calciatrice/calciatore “giovane di serie” in addestramento tecnico apre la discussione sull’interpretazione riguardo la disciplina da applicare.

Ai fini del calcolo delle addizionali regionale e comunale, di compartecipazione all’Irpef, si è complessivamente considerata, ai fini del calcolo, l’aliquota media del 3%, non potendo inserire puntualmente quella di ogni singola regione e di tutti i comuni d’Italia.

E’ appena il caso di ricordare che le tabelle lordo-netto complete, con gli importi superiori ai minimi, per la s.s. 2022/2023 per le calciatrici professioniste di serie A e per i calciatori professionisti di Lega Pro sono identiche e si trovano già pubblicate sul sito dell’Associazione Italiana Calciatori, così come quelle per i calciatori di Serie B.

Il giovane di serie in addestramento tecnico

E’ necessario individuare quale sia il trattamento fiscale applicabile sia ai fini delle imposte dirette che ai fini previdenziali e assistenziali alla c.d. “indennità di addestramento” erogata dalle società di calcio professionistiche ai «giovani di serie» ai sensi dell’art. 33 delle NOIF.

La norma

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Art. 33 N.O.I.F.

I “giovani di serie”

1. omissis

2. I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a

permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. omissis 4. omissis 5. omissis 6. omissis

I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età.

Va considerato il secondo comma dell’art. 33 il quale prevede espressamente che: «Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società.»

Dal punto di vista soggettivo, quindi, l’indennità è erogata dalle società di calcio professionistiche ai «giovani di serie» nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, ovvero la stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore/calciatrice compie anagraficamente il 19° anno di età.

In conclusione, il «giovane di serie» destinatario della «indennità di addestramento» di cui all’art. 33 delle NOIF, ha lo status di non dipendente della società in quanto non ha stipulato un contratto professionistico.

La disciplina fiscale

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Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917: «Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) omissis

b) omissis

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per

fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di

lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c bis) omissis

Occorre precisare che:

• per borsa di studio si intendono le erogazioni in favore di soggetti, anche non studenti, per

sostenere l'attività di studio, di ricerca scientifica, di specializzazione ecc.;

• per assegno, premio, sussidio a fini di studio o di addestramento professionale, si intendono, oltre quelle erogazioni concernenti corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro. Sono comunque

da escludere le spese sostenute ai fini di una selezione preliminare del personale da assumere.

Pertanto, si può fondatamente ritenere, sulla scorta delle considerazioni sopra svolte che al momento del pagamento i compensi vanno assoggettati ad una ritenuta a titolo d'acconto sull'Irpef (comprese le relative addizionali) determinata detraendo le detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente (cfr. art. 24 DPR 600/1973).

La disciplina previdenziale e assistenziale

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La disciplina previdenziale, trattandosi di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è quella del Fondo INPS Gestione Separata (L. 335/1995).

Il comma 223 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la NASpI”. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31%. Le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata, sono fissate per l’anno 2022 come segue:

• 33% ai fini IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti);

• 0,50% relativa alla maternità, assegno nucleo familiare e malattia;

• 0,22% disposta dall’art. 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007;

• 1,31% introdotta dal comma 223 dell’art. 1 della legge n. 234/2021.

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

26.07.22