Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive

Presentata a Magglingen il 18 settembre 2014

Scheda sintetica
Dopo quella del Senato, l’11 aprile 2019, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive (AC 1638), composta da un preambolo e 41 articoli. Il voto italiano permette l’entrata in vigore della Convenzione.
Quest’ultima, presentata a Magglingen (Svizzera) il 18 settembre 2014, è finalizzata a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive. Attesa la dimensione transnazionale del fenomeno, la Convenzione è stata aperta alla firma non solo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche degli Stati aderenti alla Convenzione culturale europea, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione o che godano dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, nonché di ogni altro Paese non membro su invito del Comitato dei Ministri.
Il testo della Convenzione non contiene una fattispecie di reato ad hoc, ma si limita a ricondurre le condotte di manipolazione alle ipotesi di estorsione, corruzione o truffa come disciplinate dagli ordinamenti nazionali.
I princìpi guida ai quali deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, secondo la Convenzione, sono costituiti dai diritti dell'uomo, dalle regole di legalità e di proporzionalità, dalla protezione della vita privata e dei dati personali.
La Convezione sollecita i Governi ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive – in Italia, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – a contrastare le frodi anche limitando e sospendendo la possibilità di effettuare scommesse o limitando, in caso di necessità, l’accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori. Le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a principi di buona governance.
Tra le varie misure previste dalla Convezione, oltre alla protezione per coloro che denunciano, vi è quella dell’introduzione della confisca di tutti i beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Il disegno di legge che ha recepito la Convenzione ha stabilito che nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona.

Il testo della Convenzione:
http://www.sport.governo.it/media/1455/convenzione_macolin.pdf

Scheda di approfondimento sulla Convenzione, a cura dell’Ufficio Studi della Camera dei deputati:
https://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/ES0628.Pdf

Iter parlamentare del Disegno di legge di ratifica
http://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=1638&sede=&tipo=

02.05.19