Caso Mezzocorona: svincolati i calciatori

Grazie all’intervento dell’AIC che è intervenuta contro il pignoramento dei cartellini

A seguito di un provvedimento di “pignoramento” dei cartellini dei tesserati dell’A.C. Mezzocorona S.r.l., società partecipante al campionato di Eccellenza, i calciatori non potevano essere trasferiti o essere svincolati nemmeno nel periodo del calciomercato previsto dell’1 al 16 dicembre 2016.
Grazie all’AIC, intervenuta tramite l’avvocato Nicola Paolini a difesa dei calciatori, i tesserati sono stati svincolati, scongiurando così il blocco dei trasferimenti.

Il “caso Mezzocorona” porta ad importanti considerazioni in merito al pignoramento dei cartellini: per quanto riguarda il tesseramento e trasferimento dei calciatori, bisogna sottolineare che, come previsto dall’art. 39 delle N.O.I.F., deve essere sottoscritto dal calciatore personalmente, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale.
L’adesione all’attività calcistica federale, pertanto, si fonda su base volontaristica ed implica la sottoscrizione del tesseramento da parte del calciatore.
In sintesi: il tesseramento è un atto volontario che l’atleta pone in essere per poter partecipare alle competizioni sportive ufficiali organizzate dalla federazione di appartenenza, nel caso la F.I.G.C.
Quindi, senza la sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte del calciatore, quest’ultimo non potrà essere utilizzato dalla società che intende avvalersi delle sue prestazioni.

A ragione di tutto ciò quindi, pignorare il cartellino di un giocatore non ha senso, perché in ultima analisi non è possibile metterlo all’asta per ottenere un controvalore economico. Tale pignoramento offre solamente una grave situazione che calpesta la libertà personale del calciatore, frapponendo ostacoli normativi al suo naturale diritto di praticare l’attività sportiva.
Il fatto che sia decisivo il consenso del terzo, cioè del calciatore, che deve sottoscrivere il tesseramento al fine di poter perfezionare il trasferimento dello stesso ad altra squadra, rende di fatto inefficace il pignoramento.
Tenuto conto, altresì, che i cartellini dei calciatori possono essere “acquisiti” solo ed esclusivamente da altre società di calcio affiliate alla F.I.G.C., e non anche da soggetti privati.
Ricordando per ultimo che qualora anche una società volesse avventurarsi in una rischiosa operazione di aggiudicazione del cartellino all’asta, la successiva sua alienazione sarebbe comunque subordinata al consenso del giocatore, in quanto il trasferimento forzato dello stesso sarebbe di fatto inattuabile e quindi impossibile procedere alla sua “vendita”, rendendo così il cartellino privo di qualsiasi valore economico.
E proprio anche da tale consenso si deduce chiaramente che il calciatore è l’unico titolare del “diritto di proprietà” del proprio cartellino, che di fatto risulta così impignorabile.

22.12.16