SOCIETA’ NON AMMESSE AI CAMPIONATI 2019/20

La situazione aggiornata al 16 luglio 2019 riguardante le società non ammesse ai campionati di competenza 2019/20

 U.S. PALERMO

La società non è stata ammesse al campionato di competenza con CU n. 10 del 12 luglio 2019.

Per quanto concerne il recupero delle eventuali mensilità maturate e non percepite al 30 giugno 2019, non va predisposto alcun ricorso al Collegio Arbitrale, ma si deve invece procedere inviando le formali richieste al Fondo di Solidarietà (c/o AIC, Via G. Spontini 24, 00198 Roma), con raccomandata A.R. o altro mezzo anche informatico entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data della revoca, e cioè entro il 12 gennaio 2020.

 

FOGGIA CALCIO

La società non è stata ammesse al campionato di competenza con CU n. 14 del 12 luglio 2019.

I calciatori sono stati svincolati con CU n° 30 del 16 luglio 2019.

Per quanto concerne il recupero delle eventuali mensilità maturate e non percepite al 30 giugno 2019, non va predisposto alcun ricorso al Collegio Arbitrale, ma si deve invece procedere inviando le formali richieste al Fondo di Solidarietà (c/o AIC, Via G. Spontini 24, 00198 Roma), con raccomandata A.R. o altro mezzo anche informatico entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data della revoca, e cioè entro il 12 gennaio 2020.

 

ARZACHENA CALCIO

La società non è stata ammesse al campionato di competenza con CU n. 13 del 12 luglio 2019.

I calciatori sono stati svincolati con CU n° 30 del 16 luglio 2019.

Per quanto concerne il recupero delle eventuali mensilità maturate e non percepite al 30 giugno 2019, non va predisposto alcun ricorso al Collegio Arbitrale, ma si deve invece procedere inviando le formali richieste al Fondo di Solidarietà (c/o AIC, Via G. Spontini 24, 00198 Roma), con raccomandata A.R. o altro mezzo anche informatico entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data della revoca, e cioè entro il 12 gennaio 2020.

 

ALBISSOLA – AS LUCCHESE – SIRACUSA CALCIO

Le società non hanno presentato domanda di ammissione al campionato di competenza, recepita dalla FIGC con CU n 12 del 12 luglio 2019.

I calciatori sono stati svincolati con CU n° 30 del 16 luglio 2019.

Per quanto concerne il recupero delle eventuali mensilità maturate e non percepite al 30 giugno 2019, non va predisposto alcun ricorso al Collegio Arbitrale, ma si deve invece procedere inviando le formali richieste al Fondo di Solidarietà (c/o AIC, Via G. Spontini 24, 00198 Roma), con raccomandata A.R. o altro mezzo anche informatico entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data della revoca, e cioè entro il 12 gennaio 2020

16.07.19