REGOLAMENTO FIFA SUGLI AGENTI DI CALCIATORI

Commento alle principali innovazioni

Il nuovo Regolamento sugli agenti dei calciatori della FIFA è ispirato al principio della attenta regolamentazione di ogni aspetto connesso all’attività di assistenza dei calciatori.
Vi presentiamo un commento relativo alle principali innovazioni, tra le quali l’introduzione di un sistema obbligatorio di rilascio delle licenze, il divieto di rappresentanza multipla finalizzato ad evitare possibili conflitti di interesse e l'introduzione di un tetto alle commissioni.

 

Art. 2.1 – Applicazione
Il Regolamento FIFA si applica a) a tutti i contratti di rappresentanza agente/calciatore (ed allenatore) aventi dimensione internazionale; b) a qualsiasi attività connessa ad un trasferimento internazionale o ad una transazione internazionale.

 

Art. 2.2. – Dimensione internazionale
Un accordo di rappresentanza ha una dimensione internazionale quando:
a)    disciplina i servizi degli agenti relativi a una transazione in relazione a un trasferimento internazionale;
b)    disciplina i servizi degli agenti relativi a più di una transazione, una delle quali è collegata a un trasferimento internazionale.
Se non sussista una dimensione internazionale, trovano applicazione le normative nazionali sugli agenti di calciatori.

 

Art. 4 - Requisiti
A differenza con quanto previsto nel vecchio Regolamento FIFA del 2015, ispirato al principio della deregulation, l’art. 4 del nuovo Regolamento FIFA dispone l’obbligo di superare un esame di abilitazione.

 

Art. 11 – Società di agenti
È prevista la possibilità di svolgere la professione di agente di calciatori in forma societaria ma i dipendenti della società che non hanno conseguito la licenza di agente non possono svolgere alcun servizio correlato alla professione di agente di calciatori.

 

Art. 12.7 – Contratto di rappresentanza
Il contratto di rappresentanza tra agente e calciatore deve essere depositato entro 14 giorni presso la piattaforma FIFA e contenere i seguenti requisiti minimi:
1.    Indicazione delle parti;
2.    Durata, per un massimo di 2 anni;
3.    L’ammontare del compenso dell’agente;
4.    La natura del servizio che l’agente deve svolgere;
5.    La sottoscrizione delle parti.

 

Art. 12.8 – Doppia rappresentanza
La doppia rappresentanza (club e calciatore) è vietata ad esclusione del caso in cui vi sia l’espresso consenso scritto delle parti coinvolte.

 

Art. 12.13 – Clausole limitative
Eventuali clausole che limitino la possibilità di un calciatore di negoziare e concludere in maniera autonoma un contrato di lavoro senza il coinvolgimento di un agente sono da ritenersi nulle.

 

Art. 12.14 – Risoluzione
La parte che risolve il contratto unilateralmente senza giusta causa sarà tenuta al risarcimento dell’eventuale danno arrecato.

 

Art. 13 – Rappresentanza di minori
L’agente, a condizione che abbia frequentato l’apposito corso FIFA per la rappresentanza dei minori, può contattare un calciatore minore e in seguito stipulare un accordo di rappresentanza non prima di 6 mesi che il minore raggiunga l’età in cui può firmare il suo primo contratto da professionista.
Il contatto con il minore deve in ogni caso essere approvato per iscritto dal tutore legale del minore medesimo.

 

Art. 14 – Compenso dell’agente
a)    il pagamento del compenso dell’agente deve essere effettuato esclusivamente dal calciatore, a meno che il compenso annuo del calciatore sia inferiore a 200.000 dollari (parte fissa, le voci premiali non vanno considerate) (commi 2 e 3);
b)    il club non può detrarre dal compenso del calciatore il pagamento del corrispettivo versato all’agente (comma 3);
c)    un agente non può percepire un corrispettivo da un calciatore minore, a meno che il calciatore medesimo non stia firmando il suo primo o successivo contratto da professionista (comma 9);
d)    un agente non ha il diritto di percepire alcun corrispettivo se: 1) il calciatore viene trasferito ad altro club prima della scadenza del contratto di prestazione sportiva; 2) se il contratto di prestazione sportiva con il club viene risolto prematuramente senza giusta causa e l’agente rappresenta ancora il calciatore al momento di tale risoluzione (comma 12);
e)    il pagamento dei corrispettivi agli agenti di calciatori è effettuato tramite la Camera di Compensazione (Clearing House) FIFA.
Art. 15.2 - Massimale
Il corrispettivo massimo pagabile per la prestazione dell’agente, è il seguente:

 

NB
-    gli importi massimali non possono includere le eventuali voci premiali e/o bonus;
-    se la remunerazione del calciatore è superiore a 200.000 dollari (o equivalente) annui, l’eccedenza annuale rispetto a tale importo è soggetta a un massimale del 3%.
 

 

Art. 20 – Controversie
La giurisdizione sui contratti di rappresentanza avente dimensione internazionale, fermo restando il diritto di un agente di calciatori e di un calciatore di adire un tribunale ordinario, è affidata all’Agents Chamber costituita presso il FIFA Football Tribunal.

 

Art. 24 – Discipline nazionali
L’art. 24 salvaguarda i sistemi nazionali per il rilascio delle licenze ai fini dello svolgimento della professione di agente di calciatori a condizione che siano previsti dei requisiti di ammissibilità ed il superamento di un esame di abilitazione.

 

Art. 28: Applicazione
Il Regolamento entra in vigore come segue: a) dal 9 gennaio 2023 per gli articoli da 1 a 10 e gli articoli da 22 a 27; b) dal 1° ottobre 2023 per i restanti articoli.

15.02.23