NOIF "Giovani di serie"

Ecco le modifiche determinate dalla riforma del lavoro sportivo

“Giovani di Serie”

I calciatori/calciatrici “giovani”, dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società professionistica.

Il “giovane di serie” è vincolato/a per:

A) due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, 

B) per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto 

In entrambe le ipotesi, al termine della stagione o delle due stagioni il calciatore è libero di diritto salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato - a) nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, ovvero b) del contratto di apprendistato professionalizzante – rispettivamente a decorrere dall’età di 14 o 15 anni, per una durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice).

Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista”, di durata massima triennale. 

I calciatori/calciatrici con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.     

È fatto salvo il diritto del “giovane di serie” di stipulare il primo contratto professionistico al raggiungimento delle presenze minime indicate dall’art. 33 delle NOIF.

 

Regime transitorio

Le modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2023, per gli atleti che si tessereranno con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024 e dal 1° luglio 2024, per gli atleti che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento. 

Di conseguenza, per tutti i “giovani di serie” tesserati prima del 1° luglio 2023 l’eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

 

PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (art. 99 NOIF)

 

A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante”, ai sensi dell’articolo 32, comma 1 NOIF, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (“Società Formatrici”), un premio di formazione tecnica.

 

Esempio:

Un calciatore classe 2005 stipula il suo primo contratto sportivo di durata biennale con una società di Lega Pro. Nelle otto precedenti stagioni sportive è stato tesserato per cinque anni con la società Z ed altri 3 con la società W. 

Importo dovuto: coefficiente di categoria Lega Pro = 11 X valore base 2023/24 = 120 € = 1.320 + durata primo contratto pro = 2 X valore base 2023/24 = 120 € = 240 €

Importo totale: 1.320 + 240 = 1560, di cui 837,50 alla società Z e 502,50 alla società W.

11.07.23