INDENNITÀ GIORNALIERA INAIL

Per inabilità temporanea assoluta

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta è una prestazione economica INAIL, sostitutiva della retribuzione.
Viene corrisposta al lavoratore in caso di infortunio o di malattia professionale (che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di svolgere l’attività lavorativa) a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale, compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.

INAIL eroga l’indennità giornaliera nella misura del:
✓ 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno
✓ 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Il datore di lavoro (club) ha l’obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 100% della retribuzione stessa (solo per i calciatori professionisti, come previsto dall’Accordo Collettivo) per i successivi 3 giorni.

Cosa devo sapere se percepisco l’indennità?
L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (cioè la parte che eroga INAIL durante infortunio o malattia) è rilevante ai fini fiscali e va, quindi, dichiarata.
Nel caso in cui si erogata direttamente dall’INAIL, e non dalla società, per il periodo in cui non si è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, occorre richiedere all’INAIL stessa la Certificazione unica.
La certificazione è scaricabile dal portale INAIL o ritirabile presso una sede territoriale INAIL.

Retribuzione e rimborsi
La retribuzione effettiva annua per lo sportivo professionista viene calcolata con minimo € 16.554,30 e massimo € 30.743,70.
Sono indennizzabili tutte le giornate nel periodo di infortunio o malattia, comprese le indennità di trasferta nella misura del 3,33 % di quanto stabilito nel contratto.
La società deve versare il 100% dello stipendio al dipendente finché non sarà certificata la guarigione, o per il periodo di comporto stabilito dall’accordo collettivo (180 giorni).
INAIL, durante il periodo di inabilità temporanea, rimborsa le spese dei farmaci, con apposita richiesta, prescrizione e scontrino “parlante”.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, premesso che l’infortunio sia stato denunciato ed abbia soddisfatto i criteri di causa e occasione di lavoro, la prestazione continua a spettare all’infortunato finché non è accertata la guarigione (a cura INAIL).

Associazione Italiana Calciatori
Vicenza | Contrà delle Grazie n°10
Roma | Via Gaspare Spontini n°24
Riferimento: Gragnaniello Raffaele
Tel: +39 393 9922111
Mail: raffaele.gragnaniello@assocalciatori.it

 

26.06.20