CASO DIARRA: RITORNO AL PASSATO

In attesa che le parti coinvolte si accordino su come armonizzare le norme FIFA esistenti con quanto deciso dalla Corte di Giustizia UE, un primo punto fermo deducibile dalla disamina letterale del provvedimento emesso della Corte è il seguente:
l’indennizzo da corrispondere in caso di contratto risolto senza giusta dal club o dal calciatore non può superare il valore residuo del contratto stesso.
Si tratta dello stesso principio enunciato dal CAS di Losanna il 30 gennaio 2008 – caso Webster/Hearts of Midlothian -, di cui si può leggere un commento nel file allegato.
Un punto fermo che era durato ben poco e che in breve tempo era stato stravolto da decisioni emesse dalla DRC e dal CAS che si erano rivelate estremamente penalizzanti per i calciatori.

 

Allegati: 
25.10.24