Statuto

Milano, 3 Luglio 1968: nella centralissima via Fontana, nello studio dell'Avvocato Giancarlo Barassi, dieci firme sanciscono la nascita dell'Associazione Italiana Calciatori ed approvano il primo Statuto Sociale, il documento ufficiale che è importante punto di riferimento. Dieci articoli che, in linguaggio "tecnico" spiegano gli intenti dell'Associazione e la sua organizzazione; oggi, dopo vari cambiamenti, gli articoli sono diventati addirittura trenta che riportiamo integralmente perché focalizzano con precisione, gli ideali, le finalità e gli obiettivi dell'Associazione.

 

STATUTO SOCIALE AIC
(con le modifiche approvate dall’Assemblea straordinaria del 3 maggio 2021)


Articolo 1
È istituita la “Associazione Italiana Calciatori” che usa, come marchio, un simbolo grafico raffigurante un calciatore stilizzato in azione di gioco con pallone, costruito con le lettere aic, al di sotto del quale sono poste:
a) una fascia sfumata alle estremità di colore verde a sinistra e rosso a destra su cui campeggiano, in posizione centrale e in colore bianco, le lettere maiuscole AIC;
b) la dizione sociale per esteso.


Articolo 2
L’AIC si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e delle prescrizioni della FIGC, di tutelare gli interessi morali, professionali ed economici di tutti i propri associati/e e di intraprendere, altresì, ogni iniziativa per ottenere il completo riconoscimento dei loro diritti costituzionalmente garantiti sia in ambito professionistico che dilettantistico.


Articolo 3
L’AIC è un’associazione di diritto privato, apolitica e apartitica che si ispira ai principi dell’art. 3 della Costituzione Italiana contro ogni forma di discriminazione, che opera in condizioni di piena autonomia nel solo ed esclusivo interesse dei propri associati/e, sia come categoria che come singoli/e, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, convinzione politica, orientamento sessuale, etnia o genere.


Articolo 4
L’Associazione ha sede legale in Vicenza.


Articolo 5
La durata dell’Associazione è fissata fino all’anno 2050, salvo diversa determinazione della Assemblea degli associati/e.


Articolo 6
Possono far parte dell’Associazione tutti i calciatori e le calciatrici italiani/e o stranieri/e che siano tesserati/e per società iscritte ai Campionati italiani del settore professionistico e non professionistico organizzati dalla FIGC, nonché i calciatori e le calciatrici italiani/e tesserati/e per Squadre iscritte a Campionati stranieri del settore professionistico e del calcio a 5 e le calciatrici italiane di calcio a 11 e calcio a 5 tesserate per Squadre iscritte ai Campionati stranieri.
Possono altresì far parte dell’Associazione tutti i calciatori e le calciatrici, non più in attività, che siano stati tesserati/e per società iscritte ai Campionati italiani del settore professionistico; l’Associazione promuoverà iniziative utili all’inserimento dei calciatori e delle calciatrici a fine carriera nel mondo del lavoro, anche sportivo, con particolare riferimento alle attività di promozione e sviluppo della cultura sportiva e dei modelli di insegnamento dei valori dello sport ai giovani come veicolo di educazione sociale. In particolare l’Associazione potrà organizzare su tutto il territorio nazionale attività di base per giovani calciatori e calciatrici minori di anni 12, senza possibilità di tesseramento pluriennale o diverse modalità di vincolo sportivo pluriennale, sia direttamente, sia mediante collaborazioni con strutture programmate da ex calciatori o ex calciatrici professionisti/e, che condividano gli obiettivi perseguiti da AIC.


Articolo 7
Per far parte dell’Associazione, coloro che versano nelle condizioni previste dall’art. 6 del presente Statuto, devono inoltrare per iscritto domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
La domanda può essere singola o collettiva, tale intendendosi quella inoltrata da più giocatori o giocatrici appartenenti alla stessa squadra. In ogni caso la domanda deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dall’importo corrispondente alla quota (o quote) di iscrizione, la cui misura viene stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno. La domanda di ammissione, che implica l’adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, deve comunque contenere l’espressa accettazione degli articoli che prevedono la concessione in esclusiva all’AIC, nei limiti e per le finalità ivi indicati, del diritto all’uso del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati/e. L’Associazione può accogliere tra gli associati/e anche persone non aventi i requisiti di cui al precedente articolo 6, ma che siano dotate di specifiche ed elevate competenze e capacità professionali utili al perseguimento ed al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e saranno qualificati come “soci sostenitori”. L’ammissione e l’esclusione dei “soci sostenitori” competono al Consiglio Direttivo dell’Associazione ai sensi dell’art. 8.
È di competenza dell’Assemblea ordinaria, che delibera a maggioranza di due terzi dei votanti su proposta del Consiglio Direttivo, la nomina di “soci onorari” per particolari benemerenze verso l’Associazione. I “soci sostenitori” ed i “soci onorari” hanno gli stessi diritti e doveri di quelli ordinari, salvo quanto previsto dagli artt. 9, 3° comma e 12.


Articolo 8
Sulla domanda di ammissione all’AIC decide il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
L’ammissione implica la iscrizione a tempo indeterminato ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione mediante invio della tessera sociale o del bollettino annuale.
L’eventuale rigetto della domanda verrà comunicato con la restituzione della quota di iscrizione e dovrà essere motivato.
Contro la decisione che respinga la domanda di ammissione è data facoltà di ricorso al Collegio dei Probiviri, mediante lettera raccomandata o mezzo equipollente che garantisca prova della ricezione, da spedirsi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.
Il Collegio dei Probiviri deciderà inappellabilmente entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione del ricorso. Per ogni data fa prova quella del timbro postale o diversa ricevuta, anche elettronica, che garantisca prova della ricezione.


Articolo 9
Gli associati/e hanno il dovere:
a) di attenersi alle previsioni del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
b) di uniformare il proprio comportamento ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva, nonché di osservare tutte le norme e le prescrizioni contenute nello Statuto e nelle delibere dei competenti Organi associativi;
c) di provvedere al pagamento delle quote associative annuali entro la scadenza stabilita, nella misura e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo;
d) di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta dall’Associazione a tutela degli interessi di categoria, salva la garanzia del diritto al dissenso;
e) di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di solidarietà interna alla categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.


Articolo 10
I calciatori e le calciatrici cessano di far parte dell’Associazione:
a) per recesso, esercitabile in ogni momento della stagione sportiva mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto al termine della stagione sportiva medesima;
b) per sospensione temporanea o espulsione definitiva a seguito di procedimento disciplinare esperito a norma dell’art. 25 dello Statuto;
c) per morte, o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva della continuazione del rapporto associativo;
d) per estinzione dell’Associazione a norma dell’art. 30 dello Statuto.
Il calciatore e la calciatrice in attesa di nuovo tesseramento rimane temporaneamente associato/a fino al termine della stagione sportiva successiva, fermo restando l’obbligo di versare la quota associativa annuale.


Articolo 11
Sono organi dell’AIC:
a) l’Assemblea Generale,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il/la Presidente,
d) il Collegio dei Revisori dei Conti,
e) il Collegio dei Probiviri.
L’AIC si avvale al proprio interno di dipartimenti e/o settori ai sensi dell’art. 24.


Articolo 12
L’Assemblea Generale degli associati/e è formata:
- da 1 (uno) rappresentante per ogni squadra delle Serie professionistiche e della massima Serie di calcio a 11 femminile, che abbia almeno 9 (nove) componenti regolarmente iscritti/e all’Associazione;
- da 1 (uno) rappresentante per ciascuna regione, nella quale risultino iscritti/e almeno 50 calciatori o calciatrici delle squadre dei Campionati Dilettantistici di calcio a 11, eletto/a tra i calciatori e le calciatrici tesserati/e per le squadre con almeno 9 (nove) componenti regolarmente iscritti/e all’Associazione all’esito dell’assemblea di settore appositamente convocata dal/dalla Presidente o, per delega, dal/dalla Vice-Presidente vicario o dal Direttore Generale dell’AIC cui seguiranno operazioni di voto mediante seggi elettorali su base regionale;
- da 3 (tre) rappresentanti del calcio a cinque, di cui 1 (uno/a) di genere differente, eletti/a tra i calciatori e le calciatrici tesserati/e per le squadre con almeno 5 (cinque) componenti regolarmente iscritti/e all’Associazione all’esito dell’assemblea di settore appositamente convocata dal/dalla Presidente o, per delega, dal/dalla Vice-Presidente vicario o dal Direttore Generale dell’AIC cui seguiranno operazioni di voto mediante seggi elettorali su base regionale;
- da 3 (tre) rappresentanti dei calciatori e delle calciatrici non più in attività, eletti/e tra quelli/e iscritti/e all’Associazione riuniti in assemblea appositamente convocata dal/dalla Presidente o, per delega, dal/dalla Vice-Presidente vicario o dal Direttore Generale dell’AIC.
I/Le rappresentanti delle squadre dei Campionati Dilettantistici di calcio a 11, del calcio a cinque e dei calciatori e delle calciatrici non più in attività rimangono in carica con funzioni di rappresentanza regionale o di settore per l’intero quadriennio olimpico, a prescindere da successivi mutamenti di tesseramento o status, mantenendo il diritto di elettorato attivo in tutte le assemblee generali, ordinarie e straordinarie ovvero convocate ai sensi dell’art. 16 del presente Statuto, da celebrarsi nel corso del quadriennio medesimo; in caso di sopravvenuta decadenza e/o incompatibilità, per i motivi previsti per i membri del Consiglio Direttivo di cui all’art. 16 del presente Statuto ovvero per intervenuta interruzione del rapporto associativo, di un/una rappresentante regionale delle squadre dei Campionati dilettantistici di calcio a 11 ovvero di un/una rappresentante del calcio a cinque, si procederà alla sostituzione convocando la relativa assemblea; nel caso di sopravvenuta decadenza e/o incompatibilità di un/una rappresentante dei calciatori e delle calciatrici non più in attività, per i motivi previsti per i membri del Consiglio Direttivo di cui all’art. 16 del presente Statuto ovvero per intervenuta interruzione del rapporto associativo, si procederà alla sostituzione convocando la relativa assemblea.
Ogni rappresentante dovrà comunicare senza indugio all’Associazione il proprio indirizzo anagrafico e un indirizzo pec presso i quali riceverà valide comunicazioni previste dal presente Statuto, avendo cura di comunicare eventuali modifiche che dovessero intervenire nel periodo di carica.
Gli/Le iscritti/e di qualsiasi squadra di calcio a 11 di serie professionistica o della massima serie del calcio a 11 femminile che abbia meno di 9 (nove) componenti iscritti/e all’Associazione, alla data di convocazione dell’Assemblea Generale, non avranno diritto né di partecipazione né di elettorato attivo in sede assembleare.
Gli/Le iscritti/e di qualsiasi squadra di calcio a 11 di serie non professionistica che abbia meno di 9 (nove) componenti iscritti/e all’Associazione alla data di convocazione della relativa assemblea di settore, non avranno diritto di partecipazione in sede assembleare né diritto di concorrere all’elezione dei rappresentanti regionali nell’Assemblea Generale né di candidarsi quale rappresentante.
Gli /Le iscritti/e di qualsiasi squadra di calcio a 5 maschile o femminile che abbia meno di 5 (cinque) componenti iscritti all'Associazione alla data di convocazione dell’assemblea di settore non avranno diritto di partecipazione in sede assembleare, né diritto di concorrere all’elezione dei rappresentanti di settore nell’Assemblea Generale né di candidarsi quale rappresentante.
Il/La rappresentante di ogni squadra dovrà essere segnalato alla sede dell’AIC non appena eletto dai suoi compagni aderenti all’Associazione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si riterrà rappresentante della squadra avente diritto a partecipare ed a votare in sede assembleare ai sensi dei commi precedenti il/la Capitano/a se iscritto/a all’Associazione ed, in caso contrario, il giocatore o la giocatrice più anziano/a fra quelli iscritti/e all’Associazione.
Il/la Presidente dell’AIC, se lo ritiene opportuno in relazione alle circostanze, può convocare in separate riunioni, a scopo consultivo e propositivo sugli argomenti all’ordine del giorno da lui stabilito, i rappresentanti dei calciatori o calciatrici professionisti/e o non professionisti/e membri dell’Assemblea Generale per l’esame di problemi specifici delle rispettive categorie. Le suddette riunioni possono essere presiedute, per delega, dal/dalla Vice-Presidente vicario o dal Direttore Generale dell’AIC.


Norma transitoria
I/Le rappresentanti delle squadre dei Campionati Dilettantistici di calcio a 11, del calcio a cinque e dei calciatori e delle calciatrici non più in attività eletti/e in funzione dell’assemblea elettiva del 30 novembre 2020, rimarranno in carica per il quadriennio olimpico 2020/2024, salvo quanto previsto in caso di sopravvenuta decadenza e/o incompatibilità dall’articolo 12.


Articolo 13
L’Assemblea Generale degli associati, composta dai/dalle loro rappresentanti come previsto dall’articolo che precede, si riunisce in sede ordinaria una volta all’anno entro il 30 giugno, per provvedere all’esame della gestione sociale, all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza.
L’Assemblea sarà altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Comitato Esecutivo lo riterranno opportuno ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno 1/5 (un quinto) dei rappresentanti degli associati/e. In quest’ultima ipotesi l’Assemblea dovrà essere convocata non oltre i 20 (venti) giorni successivi alla richiesta per deliberare sull’ordine del giorno presentato dai richiedenti.
Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono di esclusiva competenza dell’Assemblea straordinaria.
Le Assemblee Generali potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza o altra modalità tecnologica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare e ricevere la documentazione e votare con mezzi che garantiscano, ove necessario, la segretezza del voto.


Articolo 14
Le Assemblee si intendono validamente convocate dal/dalla Presidente o dal Direttore Generale dell’AIC con avviso da spedirsi per lettera raccomandata, ovvero mezzo equipollente che garantisca prova della ricezione, ai/alle rappresentanti almeno 8 (otto) giorni prima e contenente l’indicazione del luogo, modalità, giorno ed ora dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno.
Le Assemblee previste dal successivo art. 16 si intendono validamente convocate dal/dalla Presidente o dal Direttore Generale dell’AIC con avviso da spedirsi per lettera raccomandata, ovvero mezzo equipollente che garantisca prova della ricezione, ai/alle rappresentanti almeno 60 (sessanta) giorni prima e contenente l’indicazione del luogo, modalità, giorno ed ora dell’adunanza e degli argomenti all’ordine del giorno.
Per la validità dell’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei/delle rappresentanti. Per la validità dell’Assemblea straordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei/delle rappresentanti. In seconda convocazione, che avrà luogo un’ora dopo quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei/delle rappresentanti. Ogni rappresentante di squadra non presente in Assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta da altro/a associato/a facente parte della medesima squadra o da altro/a rappresentante di squadra unicamente se militante nella medesima categoria.
Non sono ammesse più di 2 (due) deleghe alla stessa persona. Le deleghe dovranno essere apposte sul modulo che verrà inviato ad ogni rappresentante di squadra con la lettera di convocazione dell’Assemblea e presentate in originale, accompagnate da copia di documento d’identità del delegante, alla segreteria dell’AIC, ovvero all’Assemblea prima dell’inizio della medesima. Le deleghe che non siano su modulo e/o accompagnate dalla copia del documento d’identità saranno irricevibili e comunque inefficaci.


Articolo 15
Le Assemblee sono presiedute da un associato/a nominato in apertura di seduta. Funge da Segretario il Direttore Generale dell’Associazione o, in caso di sua assenza od impedimento, un associato nominato dall’Assemblea sempre in apertura di seduta. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.


Articolo 16
Il Consiglio Direttivo dell’AIC è eletto dall’Assemblea Generale dei/delle rappresentanti degli associati ed è composto da un numero minimo di 15 (quindici) fino ad un massimo di 25 (venticinque) membri appartenenti alle categorie di cui all’art. 6 del presente Statuto, di cui almeno 10 (dieci) militanti nel Campionato di Serie A maschile. Fermo quanto sopra, nel Consiglio Direttivo dovranno altresì essere presenti calciatori militanti nel Campionato di Serie B maschile, nel Campionato di Lega Pro maschile, nei Campionati Dilettantistici di Calcio a 11, nei Campionati di Calcio a 5 e nei Campionati di calcio a 11 femminile.
La militanza di categoria si intende esclusivamente all’atto di presentazione della candidatura.
L’Assemblea può eleggere inoltre fino ad un massimo di 6 (sei) membri scegliendoli fra persone non iscritte all’Associazione che siano stati calciatori o calciatrici tesserati con una società delle serie professionistiche per almeno 5 (cinque) stagioni sportive o tesserati, anche cumulativamente con periodo di tesseramento con società delle serie professionistiche, per almeno 10 (dieci) stagioni sportive nella serie nazionale del settore dilettantistico, ovvero nella massima serie di calcio a 5 maschile o femminile, ovvero nella massima serie di calcio femminile.
Le candidature devono essere depositate per iscritto presso la segreteria dell’AIC entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l’Assemblea Generale.
Ciascun candidato/a che voglia altresì concorrere alla carica di Presidente, dovrà allegare alla propria candidatura quale consigliere un documento programmatico sulle attività dell’Associazione.
Saranno membri del Consiglio Direttivo coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, tenuto conto delle categorie di appartenenza come sopra indicate.
Risulteranno eletti/e dunque i primi 10 (dieci) candidati/e, in relazione ai voti ottenuti, militanti in squadre del Campionato di Serie A maschile, il primo candidato militante in squadre del Campionato di Serie B maschile, il primo candidato militante in squadre di Lega Pro maschile, il/la primo/a candidato/a militante in squadre dei Campionati Dilettantistici di Calcio a 11, il/la primo candidato/a militante in squadre di calcio a 5 e la prima candidata militante in squadre di calcio a 11 femminile; per i restanti posti, sino al numero di 25 (venticinque), saranno eletti i/le candidati/e, che abbiano riportato il maggior numero di voti indipendentemente dalla categoria di appartenenza.
In caso di parità di voti, laddove il risultato sia determinante per stabilire l’elezione del candidato in funzione dei criteri di cui sopra, si procederà a ballottaggio, limitato ai soggetti interessati.
Non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soggetti che, negli ultimi 5 (cinque) anni, abbiano rivestito cariche dirigenziali in società affiliate alla FIGC, cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nelle Leghe, cariche elettive o di nomina nelle altre associazioni di categoria riconosciute dalla FIGC o che siano stati iscritti/e negli altri albi e negli elenchi costituiti e tenuti presso la FIGC, ad eccezione del Ruolo ed Albo dei Tecnici del Settore Tecnico FIGC.
Il Consiglio Direttivo dell’AIC rimane in carica per un quadriennio olimpico; i suoi membri sono rieleggibili.
Non possono altresì essere eletti membri del Consiglio Direttivo o nominati in cariche previste dal presente statuto i soggetti che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi per inibizione o squalifica per doping, illecito sportivo e scommesse, ovvero coloro che siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari negli ultimi dieci anni, salva riabilitazione, della FIFA, dell’UEFA, del CONI, della FIGC o di altre federazioni sportive, per un periodo complessivamente superiore ad un anno, salvo che tale squalifica non derivi da attività posta in essere nell’esercizio delle funzioni di amministratore dell’Associazione e nell’interesse dell’Associazione o degli associati/e, nel qual caso la squalifica e la sua durata non si computano ai fini del presente comma.
Sono inoltre ineleggibili coloro che hanno riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi – ovvero abbiano patteggiato una pena – per un periodo non inferiore ad un anno. Sono inoltre ineleggibili coloro che, avendo violato le disposizioni dell’art. 9 del presente statuto, siano stati definitivamente condannati alla sospensione temporanea della qualità di associato/a per un periodo non inferiore ad un anno.
Qualora i requisiti di eleggibilità dovessero mancare dopo l’elezione o la nomina, il soggetto verrà dichiarato immediatamente decaduto dall’incarico dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.
Il Consiglio potrà sostituire i componenti dimissionari o decaduti dalla carica, mediante cooptazione fino ad un massimo di 7 (sette) nuovi membri.


Articolo 17
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; si attiva per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione; si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale emanando all’uopo eventuali regolamenti che è pure facoltizzato a modificare.
Al Consiglio Direttivo spetta in via esclusiva di fissare la quota associativa.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente o, per delega, dal/dalla Vice-Presidente vicario o dal Direttore Generale dell’AIC ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto espresso dal/dalla Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza o altra modalità tecnologica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.


Articolo 18
Il Consiglio Direttivo nel corso della sua prima riunione, indetta dal/dalla Consigliere più anziano/a senza bisogno di particolari formalità e possibilmente subito dopo la conclusione dell’Assemblea che l’ha eletto, elegge nel proprio seno il/la Presidente dell’AIC esclusivamente tra coloro che abbiano adempiuto all’obbligo di deposito del documento programmatico di cui all’art. 16 comma 3.
Il/la Presidente è eletto/a alla prima votazione quando un/una candidato/a riporti la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nel caso in cui nessun/a candidato/a consegua tale maggioranza, si procederà ad una seconda votazione e risulterà eletto il/la candidato/a che ottenga il maggior numero dei voti espressi.
Qualora i concorrenti alla carica di Presidente siano tre e più e la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto non sia stata conseguita da alcuno/a alla prima votazione, si procederà a ballottaggio limitato ai due soggetti che abbiano riportato il maggior numero di voti alla prima votazione e risulterà eletto il/la candidato/a che ottenga il maggior numero dei voti espressi alla seconda votazione.
Il/la Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina tre Vice-Presidenti, di cui uno/a con funzioni di Vicario, e i membri del Comitato Esecutivo scelti fra i componenti del Consiglio stesso.
Il/la Presidente e i tre Vice-Presidenti sono rispettivamente eletto/a e nominati in modo da assicurare complessivamente la presenza di 2 (due) rappresentanti dei calciatori professionisti e 1 (uno/a) rappresentante dei calciatori dilettanti (ivi compreso il calcio a cinque) e 1 (una) rappresentante delle calciatrici.
La rappresentanza di categoria ai fini della carica di Presidente o Vice-Presidente è rilevata dal tesseramento al momento della candidatura ovvero, a scelta del soggetto, dal tesseramento per almeno una stagione sportiva in carriera nella categoria scelta.
Coloro i quali abbiano ricoperto per tre mandati, anche non consecutivi, la carica di Presidente, allo scadere del terzo mandato non saranno rieleggibili nella medesima carica.
Su proposta del/della Presidente eletto/a, il Consiglio Direttivo potrà conferire al/alla Presidente uscente la carica di Presidente Onorario, il/la quale potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.


Articolo 19
Il/la Presidente rappresenta legalmente l’Associazione; ha la firma sociale; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; nomina tra i membri del Consiglio Direttivo il Comitato Esecutivo 3 (tre) Vice-Presidenti; il/la Vice-Presidente Vicario è delegato/a a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega.


Articolo 20
Il Direttore Generale dell’Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
Il Direttore Generale assiste il/la Presidente; amministra l’Associazione esercitando anche le funzioni di Tesoriere limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione comprendendosi tra questi le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell’Associazione, nonché il rilascio di quietanze e ricevute.
Egli/Ella provvede alla convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ed alla redazione dei relativi verbali da trascriversi negli appositi libri.


Articolo 21
Il Comitato Esecutivo è composto fino a 7 (sette) membri nominati dal/dalla Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ed è formato dal/dalla Presidente dell’Associazione, dal/dalla Vice-Presidente Vicario, dai 2 Vice-Presidenti, dal Direttore Generale e da uno o due membri scelti all’interno del Consiglio Direttivo.
È convocato dal/dalla Presidente e dal Direttore Generale, ogniqualvolta si ritiene opportuno e senza obbligo di osservanza di forme particolari.
Esso provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e a compiere atti di ordinaria amministrazione; ha altresì il potere di adottare, in caso di particolare urgenza, deliberazioni su materie di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere da questo ratificate nella prima riunione successiva.
Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza o altra modalità tecnologica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.


Articolo 22
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea anche fra non associati.
I Revisori hanno il compito di esercitare un attivo controllo sull’Amministrazione Sociale, di accertare la regolare tenuta della contabilità e la consistenza di cassa con riscontri preventivi alla presentazione del bilancio annuale. Dalle risultanze degli accertamenti di cui sopra, deve essere redatto verbale, da trascriversi nell’apposito registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti, a fine gestione, sottoscrive il bilancio annuale e fa sullo stesso la propria relazione alla Assemblea.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un quadriennio olimpico ed è rieleggibile.


Articolo 23
L’Assemblea elegge ogni quadriennio olimpico 3 (tre) Probiviri, scelti anche fra persone non associate di riconosciuto prestigio.
Il Collegio dei Probiviri è chiamato a giudicare con competenza esclusiva, come arbitro semplice ed irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo di cui all’art. 825 c.p.c. e inappellabilmente, sulle questioni relative all’ammissione od espulsione degli associati decisa dal Consiglio Direttivo. Il Collegio decide altresì su ogni altra questione che possa insorgere circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Statuto.


Articolo 24
L’AIC, nel raggiungimento dei propri scopi, si avvale del Dipartimento Dilettanti per assicurare assistenza e servizi ai calciatori di calcio a 11 dilettanti, di calcio a 5, di beach soccer e delle calciatrici di calcio a 5; con le medesime modalità, si avvale altresì del Settore Calcio Femminile per assicurare assistenza e servizi alle calciatrici di calcio a 11.
Struttura, funzioni ed autonomia organizzativa del Dipartimento Dilettanti e del Settore Calcio Femminile sono definite, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.


Articolo 25
Gli associati e le associate che abbiano violato i doveri di cui all’art. 9 del presente Statuto, saranno soggetti a procedimento disciplinare, che è di competenza del Consiglio Direttivo il quale potrà adottare uno dei seguenti provvedimenti:
a) ammonizione o deplorazione;
b) sospensione temporanea dalla qualità di associato/a;
c) espulsione definitiva dall’Associazione.
I provvedimenti disciplinari adottati a carico degli associati e delle associate dovranno venire comunicati per iscritto agli interessati/e, i/le quali potranno ricorrere avverso agli stessi, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, davanti al Collegio dei Probiviri il quale deciderà con le modalità di cui all’art. 23 dello Statuto Sociale. La decisione del Collegio dei Probiviri sarà senz’altro esecutiva e verrà trasmessa al Presidente dell’Associazione il quale ne darà comunicazione scritta al/alla ricorrente, e, ove necessario, provvederà alla pubblicazione sull’organo ufficiale dell’Associazione.


Articolo 26
L’attività pubblicitaria o comunque attinente all’utilizzazione del diritto d’immagine, del nome e dello pseudonimo, se a titolo individuale, è liberamente esercitata da ogni iscritto/a all’AIC in conformità agli accordi intervenuti tra l’AIC ed i competenti Organi della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico.
L’iscrizione all’AIC comporta peraltro l’automatica concessione a quest’ultima dei diritti all’uso esclusivo del ritratto, del nome e dello pseudonimo degli associati e delle associate in relazione all’attività professionale svolta dai medesimi/e ed alla realizzazione, commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l’utilizzazione dell’immagine, nome o pseudonimo di più calciatori o calciatrici e/o squadre.
L’AIC potrà esercitare tali diritti direttamente, per il tramite di enti o società da essa costituiti o attraverso la concessione di licenze od autorizzazioni a terzi, anche a titolo oneroso.
I diritti concessi all’AIC, in virtù del presente articolo, si estinguono per ciascun associato/a solo ove quest’ultimo/a cessi di far parte dell’Associazione ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto, fermo restando che tutti i contratti concernenti l’uso del ritratto, del nome o dello pseudonimo di detto associato/a, già stipulati alla data della relativa cessazione, resteranno in vigore fino alla loro scadenza naturale.
L’AIC è legittimata ad intraprendere tutte le iniziative ed azioni, anche in sede giudiziaria, necessarie ed opportune per la tutela dei diritti sul ritratto, sul nome e pseudonimo degli associati/e ad essa concessi in base alle norme del presente Statuto.
I proventi in tal modo ottenuti saranno destinati a scopi assistenziali o di mutuo soccorso nei riguardi di tutti gli iscritti/e, nonché alla realizzazione degli scopi sociali. Tutte le controversie relative all’applicazione e all’interpretazione delle presenti norme saranno decise dal Collegio dei Probiviri dell’AIC, il cui giudizio avrà la caratteristica di cui al secondo comma dell'art. 23 dello Statuto Sociale.


Articolo 27
Il patrimonio sociale è rappresentato:
a) dalle quote associative versate da ciascun associato/a, ordinario/a o sostenitore/trice, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
b) da contributi a fondo perduto versati dagli associati/e o da terzi;
c) da contributi economici attinenti all’utilizzazione del diritto all'immagine degli associati/e, come previsto dal precedente art. 26;
d) da beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all’Associazione nell’osservanza delle forme di legge.


Articolo 28
Lo scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, viene deliberato dall’Assemblea Generale degli associati/e, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati/e aventi diritto di voto con l’approvazione, sia in prima che seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati/e esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
L’Assemblea Generale straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
L’Assemblea Generale, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del proprio patrimonio, di devolverlo a beneficio della A.I.C. Per La Solidarietà O.N.L.U.S., costituita con sede legale in Contrà delle Grazie 10, Vicenza, o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.


Articolo 29
L’esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro 6 (sei) mesi dalla chiusura il bilancio deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale degli associati/e.


Articolo 30
L’Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di 3 (tre) del numero degli associati/e.