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23.07.2009
Società non ammesse ai campionati

Presentiamo la situazione aggiornata al 31 luglio 2009 riguardante le società non ammesse ai campionati di competenza 2009/10.
 
U.S. AVELLINO
Con C.U. FIGC del 14.07.09 non è stata ammessa al campionato di 1° Divisione. I calciatori sono stati svincolati con comunicato ufficiale del n° 24 del 21 luglio 2009.
Per quanto concerne il recupero dei crediti maturati e non percepiti al 21 luglio 2009, i calciatori potranno procedere all’eventuale recupero delle pendenze arretrate inviando le formali richieste al Fondo di Garanzia entro e non oltre il termine del 14 gennaio 2010 (entro cioè sei mesi dalla pubblicazione del primo comunicato ufficiale relativo alla non ammissione al campionato di competenza). Infine, l’eventuale ricorso al Collegio Arbitrale per ottenere un equo indennizzo è consigliabile ai soli calciatori con contratto pluriennale in essere, e quindi con scadenza successiva al 30 giugno 2009.

IVREA CALCIO
La società non è si è iscritta al campionato di 1° Divisione.
I calciatori sono stati svincolati con comunicato ufficiale del n° 24 del 21 luglio 2009.
Per quanto concerne il recupero dei crediti maturati e non percepiti al 30 giugno 2009, i calciatori potranno procedere all’eventuale recupero delle pendenze arretrate inviando le formali richieste al Fondo di Garanzia entro e non oltre il termine del 30 dicembre 2009. Infine, l’eventuale ricorso al Collegio Arbitrale per ottenere un equo indennizzo è consigliabile ai soli calciatori con contratto pluriennale in essere, e quindi con scadenza successiva al 30 giugno 2009.

PISA CALCIO
Con C.U. FIGC del 14.07.09 non è stata ammessa al campionato di 1° Divisione. I calciatori sono stati svincolati con comunicato ufficiale del n° 24 del 21 luglio 2009.
Per quanto concerne il recupero dei crediti maturati e non percepiti al 21 luglio 2009, i calciatori potranno procedere all’eventuale recupero delle pendenze arretrate inviando le formali richieste al Fondo di Garanzia entro e non oltre il termine del 14 gennaio 2010. Infine, l’eventuale ricorso al Collegio Arbitrale per ottenere un equo indennizzo è consigliabile ai soli calciatori con contratto pluriennale in essere, e quindi con scadenza successiva al 30 giugno 2009.

A.C. PISTOIESE
Con C.U. FIGC del 14.07.09 non è stata ammessa al campionato di II Divisione e l’appello all’Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI è stato respinto.
Per quanto concerne il recupero dei crediti maturati e non percepiti, i calciatori potranno procedere all’eventuale recupero delle pendenze arretrate inviando le formali richieste al Fondo di Garanzia entro e non oltre il termine del 14 gennaio 2010.
Infine, l’eventuale ricorso al Collegio Arbitrale per ottenere un equo indennizzo è consigliabile ai soli calciatori con contratto pluriennale in essere, e quindi con scadenza successiva al 30 giugno 2009.
 
S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO
Con C.U. FIGC del 14.07.09 non è stata ammessa al campionato di II Divisione.
I calciatori sono stati svincolati con comunicato ufficiale del n° 24 del 21 luglio 2009.
Per quanto concerne il recupero dei crediti maturati e non percepiti al 21 luglio 2009, i calciatori potranno procedere all’eventuale recupero delle pendenze arretrate inviando le formali richieste al Fondo di Garanzia entro e non oltre il termine del 14 gennaio 2010. Infine, l’eventuale ricorso al Collegio Arbitrale per ottenere un equo indennizzo è consigliabile ai soli calciatori con contratto pluriennale in essere, e quindi con scadenza successiva al 30 giugno 2009.

TREVISO F.C. 1993
Con C.U. FIGC del 14.07.09 non è stata ammessa al campionato di 1° Divisione.
I calciatori sono stati svincolati con comunicato ufficiale del n° 24 del 21 luglio 2009.
Per quanto concerne il recupero dei crediti maturati e non percepiti al 21 luglio 2009, i calciatori potranno procedere all’eventuale recupero delle pendenze arretrate inviando le formali richieste al Fondo di Garanzia entro e non oltre il termine del 14 gennaio 2010. Infine, l’eventuale ricorso al Collegio Arbitrale per ottenere un equo indennizzo è consigliabile ai soli calciatori con contratto pluriennale in essere, e quindi con scadenza successiva al 30 giugno 2009.

S.S.C. VENEZIA
Con C.U. FIGC del 14.07.09 non è stata ammessa al campionato di 1° Divisione.
I calciatori sono stati svincolati con comunicato ufficiale del n° 24 del 21 luglio 2009.
Per quanto concerne il recupero dei crediti maturati e non percepiti al 21 luglio 2009, i calciatori potranno procedere all’eventuale recupero delle pendenze arretrate inviando le formali richieste al Fondo di Garanzia entro e non oltre il termine del 14 gennaio 2010. Infine, l’eventuale ricorso al Collegio Arbitrale per ottenere un equo indennizzo è consigliabile ai soli calciatori con contratto pluriennale in essere, e quindi con scadenza successiva al 30 giugno 2009.


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