12.03.2010
Espressioni blasfeme: le sanzioni
Queste le recenti modifiche intervenute nel caso in cui venga utilizzata un’espressione blasfema, in occasione o durante la gara. La sanzione minima è pari alla squalifica per 1 giornata. (art. 66 NOIF, artt. 19 e 35 CGS).
Le nuove previsioni normative prevedono per i calciatori le seguenti possibilità:
a) Espulsione diretta se l’espressione blasfema è rilevata dall’arbitro. Entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara, la società e/o il calciatore possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che non si è commesso il fatto concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’arbitro.
b) Nel caso in cui l’uso dell’espressione blasfema non venga rilevata dall’arbitro, il Procuratore federale ha la possibilità di segnalare il fatto al Giudice sportivo nazionale entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara. La segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche dal commissario di campo. Entro lo stesso termine, la società che ha preso parte alla gara e/o il calciatore tesserato direttamente interessato hanno la facoltà di depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo nazionale una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da una tassa di € 100,00.